POLIZZA RC PROFESSIONALE DIPENDENTI

bancario

 

Possibilità di adesione on line sul sito Areabroker https://polizze.areabroker.it/login/fabi

Selezionare FABI LECCO Inserire il codice SB4LC2QF1 e quindi inserite i vostri dati e seguite le semplici istruzioni  

Consigliamo tale modalità di adesione alla consueta modalità cartacea via mail:

ISTRUZIONI PER COLORO CHE HANNO GIÀ ADERITO LO SCORSO ANNO E SONO QUINDI GIÀ REGISTRATI IN PIATTAFORMA

ISTRUZIONI PER COLORO CHE NON HANNO ADERITO LO SCORSO ANNO E DEVONO EFFETTUARE LA PRIMA REGISTRAZIONE IN PIATTAFORMA

RICORDIAMO CHE POTRANNO ADERIRE SOLO GLI ISCRITTI FABI CHE LAVORANO NELLE FILIALI DELLA PROVINCIA DI LECCO 

Scarica il modulo unico di sottoscrizione per tutti i tipi di polizze lavoratori a tempo indeterminato con scadenza 31/12/2025

Documento in pdf 

NOTE PRELIMINARI PER L’ADESIONE

  • La polizza “R.C. PROFESSIONALE” viene proposta per la durata di 12 mesi dalle ore 24.00 del 31.12 al 31.12 dell’anno successivo.
  • A partire dal 1/2 sono ammesse coperture per i mesi residui sino al 31/12.
  • Sono riservate solo agli iscritti con rapporto di lavoro diverso da quello di dipendente a tempo indeterminato polizze di durata inferiore al termine del 31/12. Ad esempio un lavoratore interinale il cui contratto scade al 30/6 può stipulare una polizza della durata di 6 mesi.
  • Il referente assicurativo è Area Broker & QZ S.p.A. 
  • Il pagamento va effettuato a AREA BROKER & QZ SPA sull. IBAN  IT84 M 0327 30240 0000600103343  indicando obbligatoriamente nella causale :  COGNOME_NOME_FABILECCO_PROF_OPZ  valuta fissa beneficiario: DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO
  • Ogni collega sottoscrittore può scegliere tra le diverse proposte di cui sopra i diversi massimali e le diverse franchigie evidenziate nelle ipotesi e abbinate ai diversi importi di premio.

PROCEDURA DI ADESIONE ALLA POLIZZA RC PROFESSIONALE FABI

Per il pagamento polizza Rc Professionale, effettuare autonomamente un bonifico bancario dell’importo da voi scelto in base alla copertura richiesta a favore AREA BROKER & QZ SPA IBAN   IT84 M 0327 30240 0000600103343  Indicare come causale del bonifico: COGNOME_NOME__FABILECCO_PROFESSIONALEe come valuta fissa beneficiario la DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO.

Far pervenire subito al più tardi entro il giorno lavorativo successivo:

  • la scheda di adesione compilata e firmata
  • la copia del bonifico bancario

Inviare il modulo compilato e firmato insieme alla copia del bonifico a bologna@areabroker.it - oggetto mail obbligatorio ADESIONE POLIZZA FABI LECCO e per conoscenza  alla Segreteria Provinciale Fabi di Lecco a mezzo mail sab.lc@fabi.it.

La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo all’effettuazione del bonifico bancario (farà fede la ricevuta del bonifico bancario) e l’invio per mail (tenere copia della trasmissione) alla AREA BROKER & QZ SPA.

 

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE
CONVENZIONE SINDACATO AUTONOMO BANCARI FABI LECCO 
Premesso che FABI si avvale di un intermediario assicurativo che gestisce le coperture assicurative cumulative con le Compagnie di Assicurazioni, nonché la gestione dei sinistri e i rapporti amministrativi, si riporta di seguito l’estratto delle condizioni di assicurazione: Link all’estratto delle condizioni di assicurazione

MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI
Entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta danni l’assicurato dovrà inviare la documentazione in suo possesso a AREA BROKER & QZ SPA. e per conoscenza, in CC, a FABI Lecco; la Compagnia provvederà all’apertura del sinistro e alla richiesta di tutta la
documentazione utile per il proseguimento dell’iter amministrativo.

 

Modulo di denuncia

 


 

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL BANCARIO

IMPORTANTE: QUANDO LA BANCA TI CHIEDE I DANNI LA PRIMISSIMA COSA DA FARE E’ AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL SINDACATO PROVINCIALE

Cosa è inoltre utile sapere:

  1. L’articolo 5 della Legge 13.5.1985 n. 190 prevede espressamente che: “Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di  lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.”
  2. I CCNL di settore (art. 43 vigente CCNL ABI  art. 35 vigente CCNL BCC), richiamandosi alla norma di legge appena citata, regolamentano la materia della responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività professionale, circoscrivendo peraltro l’ambito di quella imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave (oltre, ovviamente, a quella del dolo).
  3. La colpa grave può essere legittimamente imputata dal datore di lavoro al proprio dipendente al quale, ovviamente, è garantita la facoltà di impugnare la decisione aziendale.
  4. Solo il giudice, valutando anche e soprattutto il principio giuridico della diligenza dovuta nell’adempimento, potrà sentenziare sul livello di colpa, confermando la colpa grave imputata dall’azienda al dipendente ovvero considerando come colpa lieve quella a carico del lavoratore; lo stesso giudice sarà chiamato anche a misurare – proprio in tema di consistenza della colpa – la prevalenza della norma di legge rispetto a quelle contrattuali (vedi punti 1. e 2.).
  5. La polizza RC professionale, seppur risarcendo un ridottissimo numero di sinistri, continua ad avere esiti assolutamente rilevanti quale deterrente contro la cattiva abitudine delle banche di addebitare indiscriminatamente danni patrimoniali al proprio personale, il più delle volte in palese dispregio proprio delle norme fissate dalla Legge 190/85.

Tutto ciò premesso, invitiamo i nostri iscritti che fossero richiesti di rispondere di danni patrimoniali discendenti dalla propria prestazione professionale

  • A coinvolgere immediatamente il sindacato aziendale o territoriale nella vicenda che li riguarda, affinché venga accertato se l’azienda ha correttamente ottemperato alle disposizioni di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi.
  • A pretendere dall’azienda che le contestazioni di addebito siano circostanziate e formulate per iscritto ai sensi dell’articolo 7 della legge 20/5/1970 n.300; ricordiamo che l’Azienda è tenuta per legge a contestare i fatti in maniera precisa, a dare al lavoratore cinque giorni di tempo per rispondere o chiedere un incontro per spiegare le ragioni a sua difesa. Il lavoratore può richiedere che l’incontro si svolga con la partecipazione di un rappresentante sindacale. Solo successivamente l’azienda può adottare il provvedimento disciplinare.
  • Astenersi da dichiarazioni verbali e soprattutto scritte (che possono avere valore di confessione) nel caso in cui non si abbiano le idee chiarissime sui fatti avvenuti e sulle disposizioni in merito. Nel caso in cui sia indispensabile fornire chiarimenti richiesti da colleghi, da ispettori o superiori richiedere sempre la presenza di un testimone e non firmare alcun documento per non pregiudicare in alcun modo i propri diritti.
  • non rendersi disponibili al pagamento di alcuna somma prima che si sia compiutamente esaurito l’iter della pratica, diffidando nel contempo l’azienda dal disporre unilateralmente l’addebito di eventuali danni sul proprio conto corrente personale.
  • fare professione di dignità, senza timori reverenziali nei confronti del datore di lavoro, sapendo di avere al proprio fianco un Sindacato in grado di tutelarli pienamente prima che una copertura assicurativa che, con altrettanta serietà, sarà in grado – laddove ne siano confermati i presupposti – di garantire la copertura prevista dal contratto di polizza.
  • Il lavoratore può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento del provvedimento nel caso in cui l’azienda abbia contestato i fatti in maniera illegittima e abbia recato al lavoratore un danno economico e morale

Procedura per apertura sinistro RC Professionale 2024 

 

Ti ricordiamo che per aderire alla polizza bisogna essere iscritti alla Fabi

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