A partire dal 2022 gli ANF sono sostituiti dall’Assegno Unico
per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata ,se invece hai dimenticato di chiedere gli ANF puoi chiedere gli arretrati fino a 5 anni
PUBBLICATE LE NUOVE TABELLE PER IL PERIODO
01/07/2021 – 31/12/2021
Ricordati di effettuare la domanda a luglio di ogni anno per il periodo 1/7-30/6 dell’anno successivo e verifica l’ammontare dell’assegno consultando le tabelle sotto riportate
GLI ASSEGNI FAMILIARI NON DEVONO ESSERE CONFUSI CON LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO, ANZI SONO DA TENERE BEN DISTINTI E RISPONDONO A PARAMETRI E CRITERI COMPLETAMENTE DIVERSI.
In attesa del nuovo ASSEGNO UNICO che entrerà in vigore dal 2022, segnaliamo che l’INPS, con circolare n° 92 del 30/06/2021, ha reso noti i nuovi importi degli assegni famigliari fino al 31/12/21; in particolare a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. Anche quest’anno andrà presentata la domanda tramite i canali INPS o tramite Patronato.
Ricordiamo a tutti gli interessati che dovranno provvedere, a partire dal 1° luglio prossimo, a presentare apposita richiesta al datore di lavoro, altrimenti l’erogazione dell’assegno non verrà effettuata o verrà sospesa per chi attualmente già ne usufruisca.
La richiesta può essere presentata indifferentemente da uno qualunque dei due genitori, che avrà diritto all’intero ammontare dell’assegno. L’importo spettante non costituisce reddito ad alcun effetto e pertanto non subisce ritenute di alcun genere.
Si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. I figli si contano se di età inferiore ai 18 anni. Solo se inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni di età.
Si ha infine diritto all’assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente e/o pensione. Qualora invece oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre tipologie (ad esempio: lavoro autonomo, percezione di canoni di locazione, ecc.), si perderebbe il diritto alla percezione dell’A.N.F..
Portiamo all’attenzione dei lavoratori il fatto che, nella pratica sindacale, ci capita di riscontrare un certo numero di casi di aventi diritto che non percepiscono l’assegno a causa della confusione con altre normative quali ad esempio quella sulle detrazioni fiscali per familiari a carico.
In particolare segnaliamo i limiti di reddito per le casistiche più frequenti:
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 1 figlio minore: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 72.929,61;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 2 figli minori: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 79.903,43;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 3 figli minori: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 93.378,28.
Pertanto consigliamo di verificare la propria situazione segnalando che, in pratica, l’ANF spetta spesso (ma ovviamente ognuno dovrà controllare la propria situazione) anche per nuclei nei quali lavorano entrambi i genitori con redditi di fascia impiegatizia, fino anche a quadri direttivi di IV livello se con coniuge e figli a carico.
Qualora dalla verifica dovesse emergere la mancata percezione dell’assegno per il passato, rendiamo noto che si possono recuperare anche gli arretrati delle somme non percepite, con il limite di cinque anni oltre il quale limite le somme sono considerate prescritte.
In questo caso questi ultimi dovranno presentare la domanda per il periodo
- 1.7.2017-30.6.2018 (indicando i redditi dell’anno 2016)
- 1.7.2018-30.6.2019 (indicando i redditi dell’anno 2017)
- 1.7.2019-30.7.2020 (indicando i redditi dell’anno 2018)
- 1.7.2020-30.7.2021 (indicando i redditi dell’anno 2019)
- 1.7.2021-31.12.2021 (indicando i redditi dell’anno 2020)
La nostra struttura è a disposizione degli iscritti Fabi per la verifica del diritto e per l’assistenza nella compilazione della domanda (tel. 0341-363174).
Verifica il diritto consultando la tabella d’uso più ricorrente Tabella 11 (con entrambi i genitori e almeno un figlio minore non inabile) con i limiti di reddito e gli importi dell’assegno e se ne hai diritto presenta la domanda tramite PIN INPS seguendo le istruzioni1 o istruzioni2. Se ne vuoi sapere di più consulta le norme nelle tabelle sottoriportate.
DESCRIZIONE | DOWNLOAD |
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I moduli per la richiesta | Chi ne ha diritto - 2 |
Regole per la corresponsione | |
Domanda di assegno familiare | |
Domanda di riconoscimento ad includere determinati familiari | |
Modulo dichiarazione nucleo familiare numeroso con almeno 4 figli (ANF N.N) | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2021 fino al 31 dicembre 2021 per i casi più ricorrenti | Circolare 92 del 30 Giugno 2021 |
Allegato 1 circolare 92 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2020 fino al 30 giugno 2021 per i casi più ricorrenti | Circolare 60 del 21 Maggio 2020 |
Allegato 1 circolare 60 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2019 fino al 30 giugno 2020 per i casi più ricorrenti | Circolare 66 del 17 Maggio 2019 |
Allegato 1 circolare 66 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2018 fino al 30 giugno 2019 per i casi più ricorrenti | Circolare 68 del 11 Maggio 2018 |
Allegato 1 circolare 68 | |
Norme Assegni familiari dal 1.7.2017 fino al 30 giugno 2018 per i casi più ricorrenti | Circolare 87 del 18 Maggio 2017 |
Allegato 1 circolare 87 |